Art. 2
In vigore dal 15 dic 2025
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica dell’azione operativa di cui all’ è affidata alla Fondation pour la recherche stratégique (FRS).
3. L’FRS svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’FRS.
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