Art. 3

In vigore dal 15 dic 2025
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione è pari a EUR 4 399 030,86. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude la necessaria convenzione di finanziamento d’accordo con l’UNODA. La convenzione di finanziamento stabilisce che l’UNODA deve assicurare al contributo dell’Unione una visibilità corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere la convenzione di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione della convenzione di finanziamento.
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