Art. 2
In vigore dal 15 dic 2025
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’ è a cura dell’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA).
3. L’UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine, l’AR definisce le necessarie modalità con l’UNODA.
Storico versioni
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