Art. 2
In vigore dal 12 dic 2025
1. La Commissione è autorizzata a negoziare, firmare e concludere le modifiche dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra, di cui all’, in quattro lingue: catalano, francese, inglese e spagnolo. Il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede.
2. La Commissione è autorizzata a negoziare, firmare e concludere le modifiche della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino, di cui all’, in lingua inglese.
3. La Banca centrale europea è pienamente associata ai negoziati di cui ai paragrafi 1 e 2 nella misura in cui riguardano l’ambito delle sue competenze.
4. La Commissione presenta i progetti di modifica dell’accordo monetario e della convenzione monetaria al comitato economico e finanziario (CEF) per parere.
5. La Commissione è autorizzata a concludere le modifiche agli accordi monetari a nome dell’Unione, a meno che il CEF non ritenga che le modifiche agli accordi monetari debbano essere presentate al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:2610:oj#art-2