Art. 1

In vigore dal 12 dic 2025
Nell’ambito della negoziazione di una modifica dell’accordo monetario tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e della convenzione monetaria tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino, («accordi monetari») la Commissione si adopera per apportare all’accordo e alla convenzione le modifiche seguenti: a) inserimento negli accordi monetari di clausole in virtù delle quali tutti gli atti giuridici dell’Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro e tutti i nuovi atti giuridici dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo costituiscono parte integrante del pertinente allegato dell’accordo che stabilisce un‘associazione tra l’Unione europea e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, rispettivamente («accordo di associazione») soltanto dopo che tali atti giuridici dell’Unione diventino applicabili a norma dell’accordo di associazione; tali clausole dovrebbero inoltre chiarire che, se un atto giuridico dell’Unione pertinente per l’applicazione dell’accordo monetario pertinente è adottato o modificato prima che il protocollo quadro 3 dell’accordo di associazione sui servizi finanziari diventi applicabile, esso sarà inserito nell’allegato degli accordi monetari e trasferito nel pertinente allegato dell’accordo di associazione una volta che tale atto giuridico dell’Unione sia diventato applicabile a norma dell’accordo di associazione; b) inserimento negli accordi monetari di clausole atte a garantire che la valutazione dell’attuazione di tutti gli atti giuridici dell’Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro e di tutti gli atti giuridici dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, adottati nel passato o da adottare in futuro, che sono parte integrante dell’allegato pertinente dell’accordo di associazione, effettuata nel quadro dell’accordo di associazione; c) inserimento negli accordi monetari di clausole in virtù delle quali gli atti giuridici dell’Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro e tutti gli atti giuridici dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo elencati negli allegati dell’accordo di associazione siano chiaramente indicati come pertinenti per l’applicazione degli accordi monetari, in modo che la valutazione dell’attuazione di tali atti giuridici dell’Unione in Andorra e San Marino ai sensi dell’accordo di associazione possa essere effettuata contemporaneamente anche per gli accordi monetari; d) inserimento negli accordi monetari di clausole in virtù delle quali tutti i nuovi atti giuridici dell’Unione in materia bancaria e finanziaria aventi rilevanza per l’euro e tutti i nuovi atti giuridici dell’Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che sono parte integrante dell’accordo di associazione, sono automaticamente integrati negli allegati degli accordi monetari e la loro attuazione è valutata nel quadro degli accordi monetari, in caso di sospensione parziale o totale o di denuncia dell’accordo di associazione; e) inserimento negli accordi monetari di clausole atte a garantire che gli atti giuridici dell’Unione riguardanti il diritto monetario continuino a essere disciplinati esclusivamente dagli accordi monetari. La Commissione informa Andorra e San Marino della necessità di modificare gli accordi monetari e della disponibilità dell’Unione in tal senso.
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