Art. 3
In vigore dal 20 nov 2025
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione operativa di cui all’ è pari a 4 447 748,18 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine essa conclude il necessario accordo con il segretariato tecnico. Tale accordo prevede che il segretariato tecnico garantisca al contributo dell’Unione una visibilità commisurata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo.
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