Art. 2
In vigore dal 20 nov 2025
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. All’attuazione tecnica del progetto figurante nel documento di progetto di cui all’ provvede il segretariato tecnico dell’OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge tale compito sotto la responsabilità e il controllo dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.
Storico versioni
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