Art. 3

Modifica della decisione 2007/307/CE

In vigore dal 17 nov 2025
Modifica della decisione 2007/307/CE L' della decisione 2007/307/CE è così modificato: 1) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 1o gennaio 2028 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.»; 2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire dalla colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti o mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2028, purché tale presenza: a) sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e b) non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.» ; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis Il destinatario garantisce la costante disponibilità del materiale di riferimento di cui all'allegato IV, punto 7, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2025:2321:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifica della decisione 2007/307/CE (Art. 3 Decisione (UE) 2025/2321) — Testo vigente | Portale Normativo