Art. 2

Modifiche della decisione 2007/306/CE

In vigore dal 17 nov 2025
Modifiche della decisione 2007/306/CE La decisione 2007/306/CE è così modificata: 1) all', il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 1o gennaio 2028 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.»; 2) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 o dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 in alimenti o mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2028, purché detta presenza: a) sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e b) non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.» ; 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis Il destinatario garantisce la costante disponibilità del materiale di riferimento di cui all'allegato IV, punto 7, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.» .
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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