Art. 2
Modifiche della decisione 2007/306/CE
In vigore dal 17 nov 2025
Modifiche della decisione 2007/306/CE
La decisione 2007/306/CE è così modificata:
1)
all', il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 1o gennaio 2028 il destinatario presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione di detto programma e sulla presenza di tali organismi geneticamente modificati nelle spedizioni di colza provenienti dal Canada nell'Unione.»;
2)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 o dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 in alimenti o mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2028, purché detta presenza:
a)
sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e
b)
non superi la percentuale dello 0,1 % in peso.»
;
3)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 2 bis
Il destinatario garantisce la costante disponibilità del materiale di riferimento di cui all'allegato IV, punto 7, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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