Art. 3

In vigore dal 13 nov 2025
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all' è pari a 1 299 897,33 EUR («spese»). 2.   Le spese sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese. A tal fine, conclude il necessario accordo con l'UNODA («accordo»). L'accordo stabilisce che l'UNODA deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in modo adeguato all'entità di tale contributo. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà a tal fine e della data di conclusione dell'accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:2322:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo