Art. 2
In vigore dal 13 nov 2025
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all' è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA).
3. L'UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.
Storico versioni
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