Art. 2
In vigore dal 12 nov 2025
La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese e la Romania sono destinatari della presente decisione.
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