Art. 1
In vigore dal 12 nov 2025
Le deroghe al regolamento (UE) n. 691/2011 di cui all’allegato della presente decisione sono concesse alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, alla Repubblica federale di Germania, all’Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica d’Austria, alla Repubblica portoghese e alla Romania per i rispettivi periodi di riferimento ivi elencati.
Storico versioni
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