Art. 2
In vigore dal 4 nov 2025
La Spagna vieta i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone di protezione e di sorveglianza o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini elencati in detto allegato.
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