Art. 1

In vigore dal 4 nov 2025
La Spagna stabilisce: a) una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo. Le zone di protezione e le zone di sorveglianza comprendono, rispettivamente, almeno le aree elencate come tali nell’allegato I; b) zone di vaccinazione I e II, conformemente all’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Tali zone di vaccinazione comprendono almeno le zone elencate come tali nell’allegato II. c) La Spagna dispone inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza, nonché nelle zone di vaccinazione I e II, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del presente articolo, siano applicate almeno fino ai termini elencati negli allegati.
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