Art. 2
In vigore dal 31 ott 2025
Alla luce dell’andamento della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’ durante riunioni di coordinamento sul posto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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