Art. 1
In vigore dal 31 ott 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in occasione della sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata («convenzione») consiste nel sostenere l’adozione di:
a)
decisioni che modificano l’allegato A della convenzione in linea con l’acquis dell’Unione per quanto riguarda l’amalgama dentale;
b)
una decisione che modifica l’allegato B della convenzione per garantire che i processi a base di mercurio già vietati a norma del regolamento (UE) 2017/852 siano progressivamente eliminati entro date specifiche o siano soggetti a requisiti più rigorosi che disciplinano l’uso del mercurio.
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