Art. 2
In vigore dal 10 ott 2025
L’Unione e Vanuatu applicano a titolo provvisorio l’accordo di partenariato interinale trascorsi dieci giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato interinale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:2141:oj#art-2