Art. 2

In vigore dal 10 ott 2025
L’Unione e Vanuatu applicano a titolo provvisorio l’accordo di partenariato interinale trascorsi dieci giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato interinale.
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