Art. 1
In vigore dal 10 ott 2025
1. L’adesione di Vanuatu all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra («accordo di partenariato interinale») è approvata a nome dell’Unione, fatto salvo il deposito da parte di Vanuatu dell’atto di adesione a norma dell’articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo.
2. Il testo dell’offerta di accesso al mercato di Vanuatu è accluso alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:2141:oj#art-1