Art. 1

In vigore dal 10 ott 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di ICAO riguardo la notifica delle differenze tra il diritto dell’Unione e la seconda edizione dell’allegato 16, volume IV, della convenzione di Chicago: norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell’ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) («seconda edizione») è la seguente: ciascuno Stato membro notifica le differenze con il sistema per la notifica elettronica delle differenze (Electronic Filing of Differences System — EFOD) dell’ICAO conformemente alle condizioni di cui all’ della presente decisione.
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