Art. 2

In vigore dal 10 ott 2025
1.   La notifica delle differenze di cui al presente articolo non pregiudica altre notifiche presentate ai sensi dell’articolo 38 della convenzione di Chicago, circa le disposizioni dell’allegato 16, volume IV, della convenzione di Chicago. 2.   Differenza rispetto al capitolo 4, punto 4.3.1, della seconda edizione «Unità di emissione», con i particolari seguenti relativi alla differenza: « [Stato membro] notifica all’ICAO che il rispetto degli obblighi di compensazione derivanti dalle emissioni prodotte dai voli effettuati da operatori con sede in [Stato membro] all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) o da voli operati dallo SEE da e verso la Svizzera o il Regno Unito è garantito, in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) , mediante la restituzione di quote nell’ambito del sistema regionale EU ETS che si applica anche a tali voli. La partecipazione a sistemi regionali obbliga gli operatori di [Stato membro] a gestire tali emissioni. Il rispetto degli obblighi di compensazione è pertanto soddisfatto nella fase di cancellazione delle unità, descritta nell’annesso 16, volume IV, capitolo 4, della convenzione di Chicago. Gli operatori amministrati da [Stato membro] sono considerati conformi agli obblighi di compensazione di CORSIA a seguito della presentazione di una relazione di cancellazione delle unità di emissione verificata. Tale relazione dimostra la cancellazione di un numero sufficiente di unità nell’ambito di CORSIA, ad eccezione dei voli tra Stati del SEE e dei voli tra Stati del SEE e il Regno Unito o la Svizzera. (1)   Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU UE L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj). »." Tale differenza è indicata come differenza di categoria A, «più rigorosa o superiore alla norma o alla pratica raccomandata dell’ICAO» e come «differenza significativa» nel EFOD. 3.   Differenza rispetto al capitolo 4, punto 4.2.1, della seconda edizione «Unità di emissione», con i particolari seguenti relativi alla differenza: « A norma dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE, [Stato membro] notifica all’ICAO che, oltre ai criteri inclusi nel documento dell’ICAO intitolato “CORSIA Emissions Unit Eligibility Criteria”, devono essere soddisfatte le condizioni indicate di seguito affinché le unità possano essere considerate ammissibili ai fini della conformità a CORSIA per gli operatori amministrati da [Stato membro]. a) Le unità devono avere origine in uno Stato che al momento dell’uso è parte dell’accordo di Parigi. b) Le unità devono avere origine in uno Stato partecipante alla compensazione nell’ambito di CORSIA.». Tale differenza è indicata come differenza di categoria A, «più rigorosa o superiore allo standard o alla pratica raccomandata dell’ICAO» e come «differenza significativa» nel EFOD. 4.   Differenza rispetto al capitolo 2, punto 2.1.1, della seconda edizione «Monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni annue di CO2 degli operatori aerei», con i particolari seguenti relativi alla differenza: « A norma dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, [Stato membro] notifica all’ICAO che, oltre alle esenzioni di cui all’annesso 16, volume IV, punti 2.1.1 e 2.1.3, della convenzione di Chicago, gli standard e le pratiche raccomandate nel presente capitolo non sono applicabili ai seguenti voli in partenza dal SEE o in arrivo nel SEE: a) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’annesso 2 della convenzione di Chicago; b) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o per verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra; c) i voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2) . (2)   Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU UE L 293 del 31.10.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/oj). »." Tale differenza è indicata come differenza di categoria C, «attuata solo in parte» e non come «differenza significativa» nel EFOD. 5.   Differenza rispetto al capitolo 2, punti 2.2.1.3.1, 2.2.1.3.2 e 2.2.1.3.6, della seconda edizione «Monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni annue di CO2 degli operatori aerei», con i particolari seguenti relativi alla differenza: « A norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione  (2) , gli operatori aerei che effettuano meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi ciascuno e gli operatori aerei che effettuano voli per un totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 l’anno sono considerati emettitori di entità ridotta. [Stato membro] notifica all’ICAO che gli operatori aerei che superano la soglia degli emettitori di entità ridotta utilizzano il metodo A o il metodo B come metodo di monitoraggio dell’uso dei combustibili. (2)   Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU UE L 334 del 31.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj). »;" « A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, [Stato membro] notifica all’ICAO che gli operatori aerei utilizzano il metodo di monitoraggio dell’uso dei combustibili selezionato per tutti i propri voli dichiarati, compresi i voli internazionali non soggetti a obblighi di compensazione. » ; « A norma della direttiva 2003/87/CE, [Stato membro] notifica all’ICAO che gli operatori aerei che possiedono i requisiti di cui all’annesso 16, volume IV, punti 2.1.1 e 2.1.3, della convenzione di Chicago, per la prima volta dopo il 1o gennaio 2021, senza essere qualificati come nuovi entranti e che non sono emettitori di entità ridotta, utilizzano direttamente un metodo di monitoraggio dell’uso dei combustibili. ». Tale differenza è indicata come differenza di categoria A, «più rigorosa o superiore allo standard o alla pratica raccomandata dell’ICAO» e non come «differenza significativa» nel EFOD. 6.   Ciascuno Stato membro notifica le differenze di cui al presente articolo entro due mesi dall’entrata in vigore della presente decisione e ne informa la Commissione.
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