Art. 2

In vigore dal 1 ott 2025
Entro il 31 ottobre 2025 la Francia comunica alla Commissione le informazioni seguenti: a) in forma consolidata, per quanto riguarda le merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione a norma dell': i) numero di dichiarazione doganale; ii) data di accettazione della dichiarazione doganale; iii) codice della nomenclatura combinata; iv) codice della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); v) massa netta; vi) unità supplementare, se del caso; vii) valore delle merci; viii) aliquota del dazio; ix) importo dei dazi non riscossi; x) origine delle merci; xi) nominativi degli enti e delle organizzazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c); b) un elenco delle organizzazioni statali autorizzate incaricate di distribuire e mettere a disposizione delle vittime del ciclone le merci che beneficiano della franchigia dai dazi; c) le misure adottate per garantire la conformità con gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009; d) le misure in materia di gestione del rischio e, se del caso, di controlli doganali adottate dalla Francia a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione a norma dell' della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2025/1969 — Testo vigente | Portale Normativo