Art. 2
In vigore dal 1 ott 2025
Entro il 31 ottobre 2025 la Francia comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
in forma consolidata, per quanto riguarda le merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione a norma dell':
i)
numero di dichiarazione doganale;
ii)
data di accettazione della dichiarazione doganale;
iii)
codice della nomenclatura combinata;
iv)
codice della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC);
v)
massa netta;
vi)
unità supplementare, se del caso;
vii)
valore delle merci;
viii)
aliquota del dazio;
ix)
importo dei dazi non riscossi;
x)
origine delle merci;
xi)
nominativi degli enti e delle organizzazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c);
b)
un elenco delle organizzazioni statali autorizzate incaricate di distribuire e mettere a disposizione delle vittime del ciclone le merci che beneficiano della franchigia dai dazi;
c)
le misure adottate per garantire la conformità con gli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
d)
le misure in materia di gestione del rischio e, se del caso, di controlli doganali adottate dalla Francia a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda le merci ammesse in franchigia dai dazi all'importazione a norma dell' della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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