Art. 1

In vigore dal 1 ott 2025
1.   Dal 16 dicembre 2024 al 16 giugno 2025 le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione quali definiti all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 in Francia se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le merci sono destinate a uno dei seguenti usi: i) per la distribuzione gratuita da parte degli organismi e delle organizzazioni di cui alla lettera c); a beneficio delle vittime del ciclone verificatosi a Mayotte (Francia) nel dicembre 2024 («ciclone Chido»); ii) messa a disposizione gratuita a favore delle vittime del ciclone Chido, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c); b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009; c) le merci sono importate per l'immissione in libera pratica (in Francia, compreso Mayotte) da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di altri enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti della Francia, purché siano destinate ad essere utilizzate a Mayotte (Francia). 2.   Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione quali definiti all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se sono importate per l'immissione in libera pratica e destinate ad essere utilizzate da unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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