Art. 2

In vigore dal 29 set 2025
Nessuna disposizione della presente decisione o del regolamento interno delle rispettive istituzioni congiunte pregiudica il diritto degli Stati membri di decidere in merito alla composizione della propria delegazione presso ciascuna istituzione congiunta, compreso il diritto di far sì che i rappresentanti delle loro regioni o regioni ultraperiferiche facciano parte delle loro delegazioni.
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