Art. 1
In vigore dal 29 set 2025
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei ministri OSACP-UE, Consiglio dei ministri Africa-UE, Consiglio dei ministri Caraibi-UE, Consiglio dei ministri Pacifico-UE, Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE, comitato misto Africa-UE, comitato misto Caraibi-UE e comitato misto Pacifico-UE («istituzioni congiunte»), per quanto riguarda l’adozione rei rispettivi regolamenti interni è basata sui progetti di decisioni acclusi alla presente decisione.
2. Previa consultazione dell’organo preparatorio del Consiglio competente, i rappresentanti dell’Unione in seno alle rispettive istituzioni congiunte possono concordare correzioni tecniche di minore entità dei diversi progetti di decisioni, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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