Art. 3
In vigore dal 18 set 2025
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Industria della difesa» appositamente istituito, designato come comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE, e conformemente alle direttive di cui all’addendum della presente decisione, fatte salve le direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.
La Commissione riferisce periodicamente al gruppo «Industria della difesa» in merito all’avanzamento dei negoziati e trasmette ad esso, senza ritardo, tutti i documenti di negoziato pertinenti.
Storico versioni
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