Art. 1
In vigore dal 18 set 2025
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, rispettivamente con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con il Canada, al fine di concludere accordi che definiscano le norme per la partecipazione dei soggetti stabiliti in tali paesi terzi e prodotti originari dei loro territori agli appalti sostenuti dallo strumento SAFE istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 a norma dell’articolo 17 di tale regolamento.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio di cui all’addendum della presente decisione.
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