Art. 2
In vigore dal 11 ago 2025
La Repubblica di Polonia può consentire che la capacità di generazione la cui produzione commerciale è iniziata prima del 4 luglio 2019 e con emissioni superiori a 550 g di CO2 di origine fossile per kWh di energia elettrica sia, in via eccezionale, impegnata o riceva pagamenti o impegni di pagamento futuri dopo il 1o luglio 2025 in aste complementari nel quadro del meccanismo di capacità esistente approvato dalla Commissione prima del 4 luglio 2019.
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