Art. 1
In vigore dal 11 ago 2025
Alla Repubblica di Polonia è concessa una deroga all’articolo 22, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 per quanto riguarda il limite di emissione per il meccanismo di capacità esistente approvato dalla Commissione prima del 4 luglio 2019, alle condizioni seguenti:
a)
la Polonia modifica la valutazione nazionale dell’adeguatezza delle risorse per tenere conto delle questioni descritte nel considerando 145. In particolare, la valutazione nazionale:
i)
stima la quantità di energia elettrica che la Polonia esporterà in futuro sulla base dei risultati di un esercizio di modellizzazione e utilizzando ipotesi ragionevoli;
ii)
valuta la probabilità del ritiro, della messa fuori servizio, della creazione di nuovi mezzi di generazione sulla base dei ricavi e dei costi stimati su un periodo di dieci anni, anziché di un solo anno; e
iii)
giustifica le ipotesi relative ai modelli di manutenzione sulla base dei programmi di manutenzione effettivi e spiega in che modo tali modelli si collegano alle stime contenute nella valutazione nazionale, al fine di dimostrare che essi costituiscono una specificità nazionale del parco generatori polacco.
b)
L’autorità nazionale di regolazione polacca verifica se la quantità totale di capacità da acquisire nel quadro della valutazione nazionale aggiornata è giustificata e, in particolare, se rispecchia le esigenze del sistema in situazioni di scarsità simultanea.
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