Art. 5
In vigore dal 29 lug 2025
1. Entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, la Cechia trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
un elenco completo dei beneficiari che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione (63) che non hanno presentato uno scenario controfattuale nella loro domanda e hanno ricevuto gli aiuti incompatibili di cui all';
b)
l'importo totale (capitale dell'aiuto e interessi da recupero) da recuperare presso tali beneficiari;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d)
i documenti attestanti che alle grandi imprese beneficiarie è stato ordinato di rimborsare gli aiuti.
2. La Cechia tiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all'. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso le grandi imprese beneficiarie.
Storico versioni
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