Art. 2
In vigore dal 29 lug 2025
Gli aiuti individuali già concessi alle grandi imprese per il pagamento di premi assicurativi a copertura di danni arrecati rispettivamente alle colture e al bestiame da calamità naturali, eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali ed epizoozie sono stati concessi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e sono incompatibili con il mercato interno.
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