Art. 2
In vigore dal 29 lug 2025
La Francia provvede affinché siano vietati i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Francia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini indicati in detto allegato.
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