Art. 1

In vigore dal 29 lug 2025
La Francia provvede affinché: a) sia immediatamente istituita dalle autorità competenti di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo; b) sia immediatamente istituita dalle autorità competenti di tale Stato membro una zona di vaccinazione, a norma dell’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo allegato; c) le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) e la zona di vaccinazione di cui alla lettera b) comprendano almeno le aree elencate negli allegati della presente decisione; d) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nella zona di vaccinazione si applichino almeno fino ai termini di cui agli allegati della presente decisione.
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