Art. 3
In vigore dal 18 lug 2025
1. La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione.
2. Al più tardi sei mesi prima del termine del periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare al Consiglio una raccomandazione al fine di prorogarlo. Il Consiglio valuta la situazione sulla base di tale raccomandazione e può decidere di prorogare il periodo di validità dopo avere effettuato una valutazione che tenga conto dei progressi dei negoziati e delle relazioni generali tra l’Unione e i suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan.
Storico versioni
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