Art. 2
In vigore dal 18 lug 2025
1. I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Integrazione, migrazione ed espulsione», che è il comitato speciale designato dal Consiglio a norma dell’articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al paragrafo 1 in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente.
3. La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati.
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