Art. 2

Modifiche alla decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11)

In vigore dal 16 lug 2025
Modifiche alla decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) All’, paragrafo 4, della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) è aggiunta la seguente lettera d): «d) per il conto dedicato acceso presso la BCE al fine di ricevere, detenere ed effettuare trasferimenti di importi assegnati al meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina, istituito dal regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso: l’€STR meno 20 punti base;
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Modifiche alla decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) (Art. 2 Decisione (UE) 2025/1512) — Testo vigente | Portale Normativo