Art. 1
Modifiche alla decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31)
In vigore dal 16 lug 2025
Modifiche alla decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31)
All’ della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. La BCE applica il tasso di remunerazione di cui all’, paragrafo 4, lettera d), della decisione (UE) 2024/1209 (ECB/2024/11) al conto dedicato acceso presso la BCE al fine di ricevere, detenere ed effettuare trasferimenti di importi assegnati al meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina, istituito dal regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, dello stesso.
Storico versioni
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