Art. 2
In vigore dal 20 giu 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’ riguarda le modifiche proposte nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Tale posizione è espressa dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.
Modifiche di lieve entità della posizione di cui all’ possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
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