Art. 1

In vigore dal 20 giu 2025
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 110a sessione è di approvare l’adozione delle modifiche dei capitoli II-1, II-2 e V della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 e del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 che figurano negli allegati 1, 2, 3 e 4 del documento dell’IMO MSC 110/3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:1285:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo