Art. 4
Valutazione della conformità
In vigore dal 19 giu 2025
Valutazione della conformità
1. La Commissione valuta la domanda.
2. Durante la valutazione della domanda, la Commissione può inviare domande e osservazioni al riguardo all’organismo nazionale costituente designato dello Stato membro richiedente di cui all’, paragrafo 3, lettera a). Lo Stato membro richiedente risponde entro quattro settimane e, se del caso, aggiorna la propria domanda.
3. La Commissione valuta:
a)
se lo Stato membro richiedente abbia dimostrato la conformità ai criteri di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/696 come specificato nelle condizioni individuali di cui all’allegato I, sezione 1, della decisione di esecuzione (UE) 2022/1245;
b)
se, qualora nella sua domanda lo Stato membro richiedente proponga sensori, il partenariato SST dimostri, nell’ambito dello studio dell’architettura, che i sensori proposti dallo Stato membro richiedente apportano un valore aggiunto al partenariato SST.
4. La Commissione notifica l’esito della valutazione della conformità allo Stato membro richiedente e agli organismi nazionali costituenti designati dagli Stati membri partecipanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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