Art. 3

Domanda

In vigore dal 19 giu 2025
Domanda 1.   Uno Stato membro che non è Stato membro partecipante può chiedere di partecipare al partenariato SST presentando alla Commissione una domanda individuale conformemente ai paragrafi da 2 a 6 («Stato membro richiedente»). Il partenariato SST concede agli Stati membri che hanno dichiarato il loro interesse ad aderire a detto partenariato l’accesso agli accordi esistenti e, se necessario, a qualsiasi altro documento accessibile ai membri del partenariato SST. 2.   Lo Stato membro richiedente designa come rappresentante un organismo nazionale costituente stabilito sul suo territorio. Tale organismo è un’autorità pubblica di uno Stato membro o un organismo incaricato dell’esercizio di tale autorità pubblica. 3.   Lo Stato membro richiedente presenta una domanda contenente: a) il nome e i recapiti dell’organismo nazionale costituente designato a norma del paragrafo 2; b) informazioni sulla proprietà di adeguati sensori SST disponibili per la sottocomponente SST e delle risorse umane per gestirli, o sull’accesso agli stessi, oppure sulla proprietà delle adeguate capacità di elaborazione dei dati e di analisi operative concepite specificamente per l’SST e disponibili per la sottocomponente SST, o sull’accesso alle stesse, nonché una valutazione iniziale dei rischi di sicurezza di ciascun sensore SST e della rispettiva capacità di elaborazione dei dati eseguita e convalidata dallo Stato membro richiedente comprovante la conformità ai criteri di cui all’articolo 57, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/696 come specificato nelle condizioni individuali di cui all’allegato I, sezione 1, della decisione di esecuzione (UE) 2022/1245; c) qualora nella sua domanda lo Stato membro richiedente proponga sensori, uno studio dell’architettura come indicato nell’ambito delle condizioni collettive di cui all’allegato III, sezione 2.2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/1245 che analizzi il valore aggiunto dei sensori proposti dallo Stato membro richiedente per il partenariato SST, preparato dallo Stato membro richiedente e dal partenariato SST. 4.   Alle domande contenenti informazioni classificate si applica la decisione 2013/488/UE del Consiglio (3). Gli Stati membri richiedenti non includono nella domanda informazioni classificate con classificazione superiore a RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Le domande contengono una sintesi in cui non sono riportate informazioni classificate. 5.   Le domande sono presentate in formato elettronico al più tardi 15 giorni di calendario dopo la notifica della presente decisione, entro le 17:00 ora di Bruxelles, tramite e-mail all’indirizzo DEFIS-SST@ec.europa.eu. In circostanze eccezionali la Commissione, su richiesta motivata dello Stato membro richiedente, può concedere una proroga di tale termine pari a un massimo di cinque giorni di calendario. 6.   Dopo la presentazione di una domanda a norma del paragrafo 5, ne è inviata quanto prima una copia in versione cartacea al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale per l’Industria della difesa e lo spazio Unità C.1 Connettività sicura e sorveglianza dello spazio BREY 07/080 Avenue d’Auderghem/Oudergemselaan 45 B-1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
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