Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 16 giu 2025
Disposizioni finanziarie
I firmatari la cui richiesta di rimborso spese sia stata approvata hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio nonché a un'indennità giornaliera secondo le modalità seguenti:
a)
Spese di viaggio:
i)
se viaggia in treno o in aereo, il firmatario ha diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute fino a un massimo pari alla tariffa ferroviaria di prima classe o alla tariffa aerea in classe economica flessibile, a seconda del caso; tale rimborso ha luogo in base all'itinerario più breve tra la stazione ferroviaria o l'aeroporto più vicini alla residenza permanente del firmatario e il luogo della riunione, su presentazione del biglietto ferroviario o aereo originale, in formato cartaceo o elettronico, inclusa se del caso la carta d'imbarco; il firmatario può ottenere il rimborso per un itinerario o una classe aerea diversi se è in grado di dimostrare che essi sono più economici rispetto a quelli descritti al presente punto; il firmatario riceve un'indennità forfettaria a copertura del costo del tragitto di andata e ritorno tra il suo luogo di residenza permanente e la stazione ferroviaria o l'aeroporto più vicini, incluse le eventuali spese di parcheggio sostenute presso la stazione o l'aeroporto; l'importo dell'indennità forfettaria è pari a quello stabilito dalla decisione dell'Ufficio di presidenza sulla regolamentazione concernente le audizioni pubbliche.
ii)
il firmatario che effettui il viaggio in automobile ha diritto, su presentazione di una dichiarazione scritta sull'onore, a un rimborso forfettario delle spese corrispondente alla tariffa ferroviaria di seconda classe, calcolata sulla base dell'itinerario più breve tra il suo luogo di residenza permanente e il luogo della missione d'informazione ufficiale; Se non esiste una stazione ferroviaria nelle immediate vicinanze della residenza permanente del firmatario o del luogo della missione d'informazione ufficiale ai fini di tale calcolo, il rimborso è effettuato sulla base di un'indennità chilometrica calcolata secondo la tariffa stabilita al paragrafo 78 delle norme interne del Parlamento che disciplinano le missioni e le trasferte dei funzionari e degli altri agenti del Parlamento europeo (1).
iii)
il viaggio da e verso un luogo diverso dalla residenza permanente del firmatario può essere autorizzato in circostanze eccezionali e deve essere debitamente giustificato dal firmatario;
b)
Indennità giornaliera e indennità di pernottamento forfettarie
i)
per ogni giorno di partecipazione attiva a una riunione il firmatario ha diritto a un'indennità giornaliera destinata a coprire le spese di vitto, le spese di trasporto sostenute nel luogo della missione d'informazione ufficiale e altre spese; all'indennità giornaliera è applicata una riduzione del 30 % per ciascun pasto fornito gratuitamente; se la colazione è fornita gratuitamente, tale riduzione dell'indennità giornaliera è del 10 %;
ii)
se è tenuto a trascorrere la notte nel luogo della missione d'informazione ufficiale, il firmatario ha diritto a un'indennità di pernottamento forfettaria previa autorizzazione dell'ordinatore; in casi eccezionali, il firmatario può essere autorizzato a trascorrere più di una notte nel luogo della missione d'informazione ufficiale. In tali casi, il firmatario ha diritto all'indennità di pernottamento forfettaria per il pernottamento o i pernottamenti ulteriori previa autorizzazione dell'ordinatore.
iii)
l'importo dell'indennità giornaliera e quello dell'indennità di pernottamento forfettaria sono stabiliti dalla decisione dell'Ufficio di presidenza sulla regolamentazione concernente le audizioni pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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