Art. 2
Richieste di rimborso spese
In vigore dal 16 giu 2025
Richieste di rimborso spese
1. Nell'ambito di applicazione e nei limiti stabiliti all', i firmatari che partecipano a missioni d'informazione ufficiali della commissione per le petizioni possono ottenere il rimborso delle spese sostenute, in via eccezionale e caso per caso, su richiesta del firmatario e a discrezione del presidente della commissione per le petizioni, a condizione che:
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la missione d'informazione ufficiale abbia luogo nell'Unione;
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il firmatario risieda nel territorio dell'Unione;
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la distanza tra il luogo di residenza permanente del firmatario e il luogo della missione d'informazione ufficiale sia superiore a 200 chilometri.
2. Le richieste approvate dal presidente della commissione per le petizioni sono presentate dalla segreteria di tale commissione, a nome del presidente, all’ordinatore sottodelegato e indicano i nominativi dei firmatari citati nelle relazioni (come pure il numero della petizione pertinente), allo scopo di provare che il richiedente è un firmatario.
3. Quando la petizione è firmata da più di una persona fisica o giuridica, solo le spese sostenute dal rappresentante designato possono essere rimborsate.
4. La segreteria della commissione per le petizioni informa i firmatari della decisione adottata in merito alla loro richiesta di rimborso.
5. Il presidente della commissione per le petizioni è responsabile di garantire l’equilibrio geografico tra i firmatari le cui spese sono rimborsate ogni anno.
Storico versioni
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