Art. 3
In vigore dal 12 giu 2025
Qualora sulla posizione di cui all’ possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dal Comitato chimica e standardizzazione prima della 121a sessione del Consiglio dei membri, i rappresentanti dell’Unione chiederanno che l’adozione della decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
Storico versioni
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