Art. 2
In vigore dal 12 giu 2025
Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del Consiglio oleicolo internazionale possono essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora tali adattamenti tecnici risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale per gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:1213:oj#art-2