Art. 2
In vigore dal 22 mag 2025
Sono considerati soggetti esentati i titolari di autorizzazione i cui volumi di produzione di petrolio greggio e gas naturale hanno rappresentato il 5 % dei volumi cumulativi di produzione nell’Unione di petrolio greggio e gas naturale nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. I soggetti esentati figurano nell’allegato 2.
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