Art. 1

In vigore dal 22 mag 2025
Sono considerati soggetti obbligati i titolari di autorizzazione la cui produzione combinata di petrolio greggio e gas naturale nell’Unione ha rappresentato il 95 % del volume di petrolio greggio e gas naturale prodotto nell’Unione nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. I soggetti obbligati sono tenuti ai contributi obbligatori di cui all’allegato 1.
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