Art. 3
In vigore dal 22 mag 2025
Al momento del deposito dello strumento di approvazione a nome dell’Unione, la persona o le persone abilitate in conformità dell’ formulano una riserva a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), della convenzione, in base a cui l’Unione non applica le norme UNCITRAL di trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati («norme») quando agisce in qualità di parte convenuta in caso di controversia avviata a norma del trattato sulla Carta dell’energia nei confronti di uno Stato membro che non è parte della convenzione, salvo che sia convenuto diversamente con lo Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:1217:oj#art-3