Art. 2

In vigore dal 22 mag 2025
La Commissione designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione previsto all’articolo 7 della convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:1217:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo