Art. 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
In vigore dal 20 mag 2025
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione nella regione e gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all’RSUE e ai membri della squadra dell’RSUE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:976:oj#art-9